Il Tar delle Marche, con sentenza n° 722 del 2017, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente società Boscorosso in merito alla lottizzazione di Ugliano, accogliendo – di fatto – la deliberazione del Consiglio comunale n. 37/17 e dichiarando improcedibili gli iniziali ricorsi proposti contro la precedente deliberazione consiliare n. 50/16. Insomma, niente megacapannoni per allevamenti in quel “paradiso verde” del territorio settempedano. La notizia è stata data ufficialmente dal sindaco Rosa Piermattei nel corso della seduta consiliare di lunedì scorso.
“La decisione dei giudici amministrativi ha ripreso in pieno le tesi che abbiamo sostenuto nei nostri scritti difensivi, comprese quelle relative alla insindacabilità delle scelte di politica urbanistica e del territorio formulate dal Consiglio comunale – ha spiegato il sindaco -. Il Collegio giudicante ha colto la volontà del Consiglio comunale di non destinare il territorio in questione all’insediamento di grandi aziende agricole comportanti massicci interventi costruttivi e localizzati, ma di riservarlo a piccoli insediamenti sparsi di minore impatto edilizio poiché obiettivamente più compatibili con il ruolo di salvaguardia ambientale attribuito anche alla zona agricola”.
Ecco di seguito la nota esaustiva del Comune.
“Decidere se destinare porzioni notevoli del territorio comunale a piccoli insediamenti agricoli familiari destinati a soddisfare la domanda locale o a grandi insediamenti basati su tecniche industriali per la produzione di massa, rientra certamente nelle scelte discrezionali e di merito riguardanti la politica urbanistica e l’uso del territorio, come vi rientra la scelta dei limiti edificatori entro cui circoscrivere l’una o l’altra tipologia di insediamento poiché non sussiste un obbligo per il Comune di garantire ai proprietari il massimo sfruttamento economico possibile delle proprietà fondiarie”.
Questo solo uno stralcio della pronuncia, contenuta nella sentenza n. 722 del 2017, con la quale i giudici del Tribunale Amministrativo delle Marche hanno respinto i ricorsi della Agricola Rocchetta e della Boscorosso con i quali si domandava l’annullamento delle delibere di Consiglio comunale n. 49 del 28 luglio 2016 e n. 36 del 30 marzo 2017. Dal Comune di San Severino Marche di fatto era arrivato un semaforo rosso all’approvazione di una variante urbanistica parziale al Piano Regolatore richiesta dalle due aziende insieme al nulla osta per la realizzazione di alcuni interventi edilizi volti alla ristrutturazione e all’ampliamento di edifici agricoli già esistenti in località Ugliano.
Come scritto nella premessa alla sentenza dei giudici amministrativi le istanze contemplavano i seguenti interventi edificatori:
– ristrutturazione di un edificio esistente con ampliamento dello stesso per ulteriori mq. 360; nuova costruzione di edifici autonomi per circa mq. 4.500 per la azienda agricola Rocchetta;
– ristrutturazione di un edificio esistente con ampliamento dello stesso per ulteriori mq. 1.134; ristrutturazione di altro edificio esistente con ampliamento dello stesso per ulteriori mq. 240; nuova costruzione di edifici autonomi per circa mq. 4.500 per l’azienda agricola Boscorosso.
Con la deliberazione del Consiglio del marzo 2016 l’Assise settempedana aveva concesso una piccola apertura dando la possibilità di procedere alla creazione però “solo di modesti interventi relativi alla realizzazione di piccoli insediamenti legati alla proprietà ed a conduzione familiare ritenendo che, per le caratteristiche ambientali ed i vincoli presenti nell’area, tali piccoli insediamenti siano gli unici che possano essere considerati effettivamente compatibili con il territorio e purché non comportanti la realizzazione o ampliamenti, di edifici e manufatti agricoli, superiori a mq. 1.000 per ogni azienda richiedente”.
Sempre per i giudici del Tar Marche, questo quanto si legge nella sentenza del presidente Maddalena Filippi, “non si può sostenere che il Consiglio comunale abbia mostrato totale insensibilità alle esigenze di sviluppo delle aziende ricorrenti, avendo riconosciuto loro il possibile ampliamento fino ad un massimo di mq. 1.000 ciascuna; limite che, per quanto possa sembrare minima cosa rispetto alle richieste originarie (circa mq. 10.000) poi ridotte di circa la metà con i lavori di primo stralcio, risulta comunque notevole rispetto alla disciplina urbanistica vigente (peraltro più permissiva della precedente) che, come ricordato, contempla, per ciascuna azienda, fino a un massimo di mc. 600 di residenza o ampliamento dell’esistente fino al massimo di mc. 800 complessivi, oltre ad una superficie massima di mq. 100 per nuova edificazione di annessi agricoli. Nella sostanza – scrivono i giudici amministrativi – verrebbe ammesso un incremento pari a 10 volte l’attuale limite consentito per annessi agricoli, a fronte dell’incremento di 100 volte chiesto originariamente dalle istanti e poi ridotto a 50 volte per i lavori di primo stralcio”.
Soddisfazione per la pronuncia del Tar Marche è stata espressa dal sindaco, Rosa Piermattei: “La decisione dei giudici amministrativi ha ripreso in pieno le tesi che abbiamo sostenuto nei nostri scritti difensivi comprese quelle relative alla insindacabilità delle scelte di politica urbanistica e del territorio formulate dal Consiglio comunale. La pronuncia mette definitivamente la parola fine a una edificazione eccessiva comportante anche variante urbanistica che aveva tenuta impegnata la politica cittadina in diverse sedute dell’Assise”.