In vista della ricorrenza di Halloween il Comando della Polizia locale, per evitare che si incorra in sanzioni e per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, ricorda ai rivenditori e agli acquirenti di fuochi pirotecnici i divieti più importanti in relazione alla vendita a soggetti minorenni.
L’art 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce che “chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni 14 è punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da 2 mila a 20mila euro”. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni 18 o fuochi d’artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 20 mila a 200 mila euro”.
Il Comando della Polizia locale ricorda, inoltre, che resta in vigore l’Ordinanza sindacale n. 183 del 29 dicembre 2018 circa i divieti di accensione di petardi e fuochi d’artificio nelle piazze e nei luoghi pubblici frequentati da altre persone.