Con l’avvio della stagione estiva, e in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, il sindaco Rosa Piermattei ha emesso una nuova Ordinanza con la quale, dal 1° luglio al 15 settembre, in tutte le aree del Comune considerate a rischio è tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi o lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. E’ vietato inoltre fermarsi o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo, transitare o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
L’Ordinanza, viste anche le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei ministri contenute nella campagna antincendi boschivi estivi e i contenuti del Piano regionale delle attività di prevenzione, obbliga inoltre i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerearicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, a realizzare fasce protettive tali da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o confinanti. Inoltre dovranno essere eliminati, entro una fascia di rispetto, anche sterpaglie e vegetazione secca in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati o impianti e in prossimità di lotti interclusi e dei confini di proprietà.
Particolare invito a prestare la massima attenzione e a rispettare i contenuti dell’Ordinanza sindacale è poi rivolto ai proprietari di terreni ed edifici in prossimità delle linee ferroviarie affinché durante tutto il periodo di grave pericolosità siano tenuti sgombri i terreni da covoni di grano, erbe secche e ogni altra materia combustibile fino a 20 metri dai confini. Viene fatto inoltre divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, della vegetazione spontanea su terreni incolti. Particolari attività di prevenzione, infine, sono richieste per le attività turistiche e ricettive e per le aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti.
La mancata osservanza di quanto disposto comporterà sanzioni amministrative fino a 500 euro oltre alle eventuali aggravanti di carattere penale. Nell’Ordinanza sindacale, infine, si ricorda che ad ogni cittadino compete l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio e che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica o privata dovrà darne immediata comunicazione agli organi competenti.