Sono 12.852 i settempedani chiamati al voto per le elezioni regionali di domenica 28 e lunedì 29 settembre, date in cui i cittadini marchigiani eleggeranno il nuovo presidente della Giunta della Regione Marche e i consiglieri che andranno a comporre la nuova Assemblea legislativa.
Le urne resteranno aperte domenica 28 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle ore 7 alle 15.
A San Severino Marche sono 13 le sezioni in cui si potrà esprimere il diritto di voto: la sezione più numerosa è la n. 11, dove le urne saranno aperte per ben 1.248 residenti. A seguire, con 1.127 elettori, la sezione n. 7 e, con 1.092 elettori, la sezione n. 8.
Le ultime elezioni regionali risalgono a domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 quando si era votato anche per il referendum costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. La percentuale di affluenza era stata, per le regionali, del 51,61%, vale a dire 6.419 votanti contro i 12.437 elettori aventi diritto.
Tornando al voto di domenica e lunedì si ricorda che le modalità di espressione dello stesso saranno queste:
– voto per la lista provinciale e preferenze: l’elettore esprimerà il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L’elettore potrà esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste dovranno riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).
Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intenderà validamente espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa (articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 27/2004).
– voto per il solo candidato a presidente: l’elettore potrà anche esprimere soltanto il voto per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intenderà validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a Presidente votato è collegato (articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 27/2004).
Si ricorda che sarà vietato il voto disgiunto e che quindi saranno nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa (articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 27/2004).
Il Settempedano

