Il Tar delle Marche ha respinto l’istanza con cui il Comune di Osimo chiedeva la sospensiva della deliberazione dell’Asur che dispone la chiusura del Punto nascita dell’ospedale osimano, perché non raggiunge i mille parti l’anno. All’istanza di sospensiva si era opposta la Regione.
Di seguito riportiamo il pronunciamento del Tar.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 807 del 2015, proposto dal Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Galvani, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini 156, contro l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Marisa Barattini, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R. in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40; e contro la Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Costanzi, Laura Simoncini, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
nei confronti di Asur Area Vasta N.2, Comune di Jesi, Comune di Senigallia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n.916 del 24/12/2015 del Direttore Generale dell’ASUR Marche avente ad oggetto “Attuazione DGRM 1345/13, DGRM 1219/14, DGRM 565/14, DGRM 666/15 e DGRM 541/15 Reti Cliniche attuazione” ed allegati; della determina n.913 del 24/12/2015;delle delibere della Giunta Regionale n.1345/13, n.129/14, n.565/1114 n.666/15, n.541/15 N.1088/11 e n.1405/11 relative alla riorganizzazione del servizio sanitario regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche e di Regione Marche;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenute non condivisibili le censure relative all’incompetenza dell’ASUR Marche.
Rilevato che, nell’ambito della soppressione dei punti nascita, i dati mostrino per Osimo un trend in diminuzione e, peraltro, in avvicinamento alla soglia delle 500 nascite annue di cui alla DGR 1088/2011.
Rilevato che non appaiono sussistere profili di disparità di trattamento, in relazione ad altri punti nascita non soppressi nell’Area Vasta, che comunque presentano un numero di parti superiore nel periodo 2012 -2015.
Ritenuto che, pur essendo evidente la delicatezza degli argomenti sollevati nel ricorso e nella documentazione tecnica, la tendenza attuale sia la concentrazione dei parti nelle strutture più attrezzate, sancita tra l’altro nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 16.12.2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore