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Un posto di blocco dei Carabinieri di San Severino
Un posto di blocco dei Carabinieri di San Severino

Covid-19: le regole ci sono, i controlli pure. #IoRestoaCasa

Continuano i controlli dei Carabinieri, anche a San Severino, per monitorare gli spostamenti dei residenti in piena emergenza sanitaria Covid-19. Il decreto #IoRestoaCasa, infatti, prevede la mobilità – dietro la compilazione di un’autocertificazione – solo per comprovate ragioni. In pratica ci si deve spostare solo per motivi di lavoro, di necessità e salute. Al momento del controllo le Forze dell’ordine fanno dichiarare in un modulo, poi sottoscritto, il motivo per il quale ci si sta spostando da casa. Segue la verifica della veridicità di quanto affermato. Se emerge che quanto dichiarato non risponde al vero, scatta una denuncia per violazione dell’ordinanza di salute pubblica (art. 650 Codice penale) e per dichiarazioni mendaci (art. 495 Codice penale).
Dunque, i controlli ci sono e non basta l’autocertificazione. Certamente, si può fare la spesa, ma nel proprio Comune e per articoli di prima necessità. Basta una persona. In macchina al massimo due: il guidatore e un passeggero posteriore.

“Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione”, ha spiegato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. E’ stato comunque chiarito che non c’è il divieto di passeggiata. Ad oggi non è previsto in nessuno dei decreti firmati dal Ministero della Salute o dal Governo, compreso l’ultimo licenziato ieri sera (mercoledì 11 marzo) e valido da questa mattina fino al 25 marzo. Chi esce da casa per prendere aria e allentare la tensione, per raggiungere il tabaccaio e acquistare le sigarette, per consentire al cane di fare i bisogni, non è passibile di sanzione. Lo confermano fonti del Viminale che stanno interpretando in queste ore il Dpcm “11 marzo”. La stessa Protezione civile, interpellata sul “caso”, ha spiegato che non esiste un “divieto di passeggiata”, ma un forte invito a restare a casa.

Conseguenze

Art. 650 Codice penale: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.
Art. 495 Codice penale: reclusione da 1 a 6 anni.

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