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C’è tempo fino al 16 giugno per gli acconti di Tasi e Imu

Pubblicato da Redazione in Economia 6 giugno 2015 1,447 Visite

L’ufficio tributi del Comune di San Severino ricorda che entro il 16 giugno va effettuato il versamento dell’acconto Tasi 2015 nella misura del cinquanta per cento di quanto complessivamente dovuto sulla base delle aliquote dell’anno 2014 che sono le seguenti: aliquota 2,50 per mille (unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze. Viene riconosciuta una sola pertinenza per ogni categoria catastale rientrante nei gruppi C/02, C/06 e C/07. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ccasa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e relative pertinenze), aliquota 1,50 per mille (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), aliquota zero (per tutte le altre fattispecie di immobili diverse da quelle indicate ai paragrafi precedenti). Per quanto riguarda le detrazioni sull’abitazione principale e casa coniugale assegnata al coniuge sono le seguenti: 100 euro per abitazione con rendita catastale fino a 250 euro, 80 euro per abitazione con rendita catastale da 250,01 euro a 350 euro, 40 euro per abitazione con rendita catastale da € 350,01 a 550 euro. Se la detrazione non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione, è estesa alle pertinenze. Ulteriore detrazione pari a 50 euro sarà riconosciuta per ciascun figlio convivente, minore di 26 anni di età e comunque fino ad un massimo di 8 figli. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. La base imponibile è la medesima dell’Imu. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24, codice Comune I156, codice contributo 3958 per abitazione principale e relative pertinenze o 3961 per altri fabbricati. Il versamento non si effettua se l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno è inferiore a 12 euro. L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento nei consueti orari di ufficio e ai seguenti numeri telefonici: 0733/641223 oppure 641221.

Sempre entro il 16 giugno va versato anche l’acconto relativo all’Imu 2015 sulla base delle aliquote del 2014 che sono le seguenti: aliquota base 0,35 per cento, aliquota 0, 35 per cento (unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Viene riconosciuta una sola pertinenza per ogni categoria catastale rientrante nei gruppi C/2, C/6 e C/7. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente), aliquota 0,96 per cento (immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, nonché ad attività libero professionale purché utilizzati direttamente dal proprietario dell’immobile, con esclusione degli immobili adibiti ad istituti di credito). Per quanto riguarda le detrazioni sull’abitazione principale verrà riconosciuta una detrazione di 200 euro. Le riduzioni saranno le seguenti. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Le aliquote sono ridotte nella misura ed in presenza delle caratteristiche sotto indicate: 0,05 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe C; 0,1 punto percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe B; 0,15 punti percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale corrispondente alla classe A o A+. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24, codice Comune I156. Codice tributo: 3912 abitazione principale e relative pertinenze, 3916 aree fabbricabili, 3918 altri fabbricati, 3925 gruppo catastale D – Stato, 3930 gruppo catastale D – Incremento Comune. Il versamento non si effettua se l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno è inferiore a 12 euro. Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, devono essere suddivisi calcolando l’aliquota dello 0,76 per cento favore dello stato e la restante parte di aliquota al Comune. L’Imu nel corrente anno 2015 non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili: abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che a stessa non risulti locata; una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/6/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, e per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica; fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla L. 26/2/1994, n. 133; terreni agricoli in quanto l’intero territorio comunale rientra in zona montana. L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento nei conseguenti orari di ufficio e ai seguenti numeri telefonici: 0733/641223 oppure 641221.

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comune 2015-06-06
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